Il Financial Advisor

Il promotore finanziario è nato ufficialmente nel 1991, definito dalla L. 1/1991 (la legge sulle Sim, che ha previsto l'istituzione di un Albo nazionale per i promotori finanziari, nel quale confluirono tutti i professionisti fino ad allora definiti come consulenti finanziari
Nel 1996, il decreto Eurosim (Decreto Legislativo 23 luglio 1996 n. 415) ha recepito le normative comunitarie in materia di mercati finanziari e ha sostituito la legge sulle Sim, confermando tuttavia le caratteristiche della professione di promotore finanziario. Lo stesso argomento è stato ripreso e ribadito dal Testo Unico della finanza (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58), che costituisce la normativa di riferimento attuale.In base all'enunciato normativo, il promotore finanziario può agire solo come persona fisica, non può cioè operare in forma di società e può operare per conto di un solo soggetto abilitato.
La banca, la Sim o la SGR per cui il promotore opera è responsabile in solido dell'operato del promotore e ne risponde anche in caso di comportamenti penalmente perseguibili. Il promotore è insomma la persona competente a dare consigli di investimento finalizzati alla scelta dei prodotti e dei servizi migliori e più adatti alle proprie esigenze.
Il promotore è il professionista in grado di offrire consigli di investimento finalizzati alla scelta dei prodotti e dei servizi finanziari adatti alle richieste del cliente: dopo averne analizzato le esigenze di investimento, il promotore propone le soluzioni adeguate tra quelle offerte dalla società, raccoglie le disposizioni per l'investimento, consegna i documenti previsti. In seguito, il promotore aggiorna periodicamente l'analisi della situazione finanziaria del cliente e suggerisce le opportune modifiche in funzione dell'andamento dei mercati oppure delle esigenze in evoluzione del cliente stesso.

Il promotore è la figura di riferimento a disposizione dei risparmiatori per chiarire ogni loro dubbio circa gli investimenti realizzati e, soprattutto, è in grado di offrire un'assistenza personalizzata e continua non disponibile attraverso uno sportello bancario.

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IIl risparmiatore accorto, prima di intrattenere rapporti con un'impresa di investimento (sim, società fiduciaria, impresa di investimento estera) può, consultando l'albo delle imprese di investimento , verificare che l'impresa abbia le autorizzazioni richieste, evitando così di intrattenere rapporti con soggetti abusivi. Potrebbe essere anche utile conoscere eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli intermediari.
Albo imprese d'investimento
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Un rapporto di fiducia

La prima cosa da pretendere da un professionista è la chiarezza, che è alla base di quel rapporto di fiducia che lega nel tempo risparmiatore e Promotore Finanziario. Un cliente deve essere sicuro di aver capito veramente bene la proposta di investimento, il tipo di operazione prospettata, i costi che deve sostenere e i risultati che potrà sperare di ottenere, prima di firmare qualsiasi documento.

Prima di mettere la firma sotto qualsiasi contratto è comunque bene - e il Promotore serio lo consiglia sempre - leggere con attenzione tra le righe del prospetto informativo le condizioni proposte, i costi, le commissioni, i diritti e gli obblighi dell’investitore. Inoltre, il Promotore deve chiarire i termini per esercitare il diritto di recesso, ovvero la possibilità concessa al risparmiatore di cambiare idea e rinunciare al contratto senza pagare alcuna penale nei sette giorni successivi alla firma.

Tutto nero su bianco

I contratti di sottoscrizione di fondi comuni, gestioni patrimoniali, polizze, e ogni altro prodotto o servizio di investimento devono essere scritti e devono specificare nero su bianco tutti gli elementi utili al risparmiatore. Le caratteristiche, prima di tutto, ma anche il periodo di validità, il modo con cui è possibile trasmettere ordini, cosa deve contenere il rendiconto periodico e la sua frequenza, e ogni altra condizione aggiuntiva. Questi contratti devono essere presentati dal Promotore e firmati dal cliente, che ne riceve una copia, mentre l’originale viene inviato direttamente alla società.
Cosa chiedere al promotore (e alla banca...)
La figura professionale
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Allo stesso modo, se si entra in contatto con promotori finanziari è opportuno consultare l'albo dei promotori finanziari per verificare che il soggetto sia effettivamente iscritto. Anche in questo caso potrebbe essere utile conoscere l'esistenza di eventuali provvedimenti nei suoi confronti.
Albo dei Promotori Finanziari
Principi generali
 
Il promotore finanziario pone l'interesse pubblico al di sopra del proprio interesse.
Il promotore finanziario rispetta tutte le norme di condotta professionale prescritte dal presente Codice deontologico e non tollera, né direttamente né indirettamente, azioni e comportamenti vietati dal Codice stesso.
Il promotore finanziario che venisse a conoscenza di violazioni di leggi, regolamenti o norme che tutelano il corretto esercizio della professione deve darne comunicazione all'Autorità o all'Organismo di vigilanza competente.
 
Regole di condotta
 
Il promotore finanziario si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza in tutti gli ambiti della sua attività e nei rapporti con i suoi interlocutori professionali e istituzionali.
 
Dovere di diligenza
 
Il promotore finanziario ha il dovere di conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività.
Nello svolgimento della sua attività il promotore finanziario persegue standard di alta professionalità. Un elevato grado di attenzione, precisione, scrupolo e competenza caratterizza tutti i suoi atti nell'esercizio della professione.
Per garantirsi i necessari livelli di competenza, il promotore finanziario cura costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, anche integrando le iniziative assunte dall'intermediario abilitato per cui opera.
 
Dovere di correttezza
 
Il comportamento del promotore finanziario è sempre conforme a elevati standard di correttezza professionale, anche quando questo non sia espressamente e puntualmente prescritto da norme legislative o regolamentari.
 
Dovere di trasparenza
 
Il promotore finanziario ha il dovere della trasparenza. Fatta salva la ragionevole salvaguardia dei propri interessi e nel rispetto dei propri obblighi e diritti di riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori tutte le informazioni in suo possesso necessarie alla salvaguardia dei loro interessi e allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.
 

 Rapporti con i clienti
 
Il promotore finanziario persegue l’interesse del cliente e si astiene da comportamenti in contrasto con tale obiettivo.
Non sono giustificati comportamenti contrari all’interesse della clientela da parte del promotore finanziario, anche se suggeriti o sollecitati dall’intermediario per cui opera.
Il promotore finanziario ha l’obbligo di informare il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi e dei prodotti commercializzati e si astiene da affermazioni fuorvianti sui risultati futuri dell’investimento.
Il promotore finanziario presta assistenza continuativa al cliente. E' disponibile ad accogliere richieste di informazioni, chiarimenti o consigli, indipendentemente dal fatto che tale attività possa essere funzionale alla promozione di nuove operazioni.
Il promotore finanziario non accoglie richieste del cliente in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.
 
Rapporti con l'intermediario abilitato
 
Il promotore finanziario svolge la propria attività nell'interesse dell'intermediario abilitato per il quale opera con efficienza e leale collaborazione.
Il promotore finanziario ha il dovere di evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto con l' intermediario per il quale ha operato.
Il dovere del promotore finanziario di operare nell'interesse dell'intermediario incontra il limite dell' interesse del cliente. Pertanto il promotore finanziario rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dall' intermediario, che siano in contrasto con le esigenze della clientela.
Il promotore finanziario non accoglie le richieste dell' intermediario per cui opera in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.
 
Rapporti con i colleghi
 
Nei rapporti con i colleghi della propria rete, il promotore finanziario si comporta con spirito di lealtà e solidarietà, nell'interesse complessivo dell'intermediario per cui opera.
Pur all'interno di un rapporto di concorrenza, il promotore finanziario si comporta con lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi di altre reti, in particolar modo nell'ambito delle attività di acquisizione di nuovi clienti e di reclutamento di promotori finanziari, potenziali o già operanti.
I promotori finanziari che svolgono la supervisione di altri promotori sono tenuti a osservare con particolare rigore i doveri di lealtà, solidarietà e concorrenza leale. Devono inoltre impegnarsi e verificare affinché i promotori da essi coordinati rispettino leggi, regolamenti e norme deontologiche.
I doveri di solidarietà e lealtà nei confronti dei colleghi non impediscono opportune iniziative al promotore finanziario che venisse a conoscenza di comportamenti di altri promotori in grave contrasto con l'interesse del cliente o comunque con le norme del presente Codice deontologico.

Rapporti con le autorità di vigilanza del mercato finanziario
 
Il promotore finanziario considera le Autorità di vigilanza, e in particolare la Consob, soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato.
Il promotore finanziario favorisce, e comunque non ostacola, l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare della Consob. Il promotore ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all'interesse della propria categoria professionale.
 

Codice deontologico di autodisciplina
Le Associazioni
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